Nota sul Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti

a cura di Paolo Demarin

Un alimento è sicuro non solo per le sue caratteristiche intrinseche, come l’assenza di microrganismi patogeni, ma anche in relazione alle esigenze specifiche del cittadino consumatore.
L’informazione accurata ed efficace sugli alimenti rappresenta un diritto del consumatore, e contribuisce a garantirne la salute e gli interessi, ivi compresa la tutela dall’inganno e dall’errore.
Sostanzialmente questo diritto all’informazione, e le concrete modalità in cui si declina unitariamente – cioè alle medesime condizioni – nell’Unione Europea, rappresentano gli obiettivi del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti.

Un prodotto viene scelto in base a diverse considerazioni, sanitarie certamente, ma anche economiche, ambientali ed etiche. Così, per una persona allergica ad una determinata sostanza è bensì importante, ed alle volte essenziale, sapere se quella sostanza è un ingrediente. E pensiamo al valore, anche etico, che può rivestire un particolare metodo produttivo, o ancora l’origine di un alimento. Senza contare il ruolo giocato dall’informazione in ordine alle scelte dietetiche e nutrizionali, anch’esse così rilevanti per la salute.
Gli operatori del settore alimentare sono responsabili di garantire questo diritto all’informazione applicando le disposizioni del regolamento. Tuttavia, le responsabilità che si delineano in questo contesto sono (almeno) due. Oltre a quella dell’operatore dianzi richiamata, vi è quella del cittadino consumatore, che deve saper comprendere quanto riportato sull’etichetta, e scegliere di conseguenza. Responsabilità che, per entrambi, deve dunque significare, quale contributo alla Prevenzione, soprattutto consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte.

Essendo il 1169/2011 un regolamento dell’Unione Europea, è privo di una disciplina sanzionatoria per le violazioni alle sue disposizioni. Disciplina che è recentemente entrata in vigore con il D.lgs. 231/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018. Le sanzioni non sono affatto irrisorie, segno che anche per il legislatore nazionale l’informazione è un diritto di grande rilievo.

 

Paolo Demarin

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”
Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa di Igiene degli alimenti di origine animale
Via Vittorio Veneto, 169 34170 Gorizia

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